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Cambio di residenza in tempo reale
Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune – emigrazione all’estero.
L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le predette dichiarazioni anagrafiche si potranno effettuare tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e resi disponibili anche sul sito istituzionale http://www.badiacalavena.eu).
Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. 445/2000 e del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1)direttamente all’Ufficio Anagrafe posto in Piazza Mercato n° 1 (Orari di apertura al pubblico: Lunedì – Martedì – Giovedì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; Mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 18:30; Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 – Tel. 045/6512043);
2)per raccomandata indirizzata a: Comune di Badia Calavena – Ufficio Anagrafe - Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR);
3)per fax al numero 045/7810266;
4)per via telematica all’indirizzo
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o tramite PEC all’indirizzo
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Per quest’ultima possibilità (punto 4) è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE, della carta nazionale dei servizi, in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice;
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
Ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambiamento di abitazione viene auto dichiarato il requisito della dimora abituale presso la nuova abitazione ossia l’effettiva, dimostrata e continua presenza al nuovo indirizzo e pertanto le dichiarazioni vanno rese entro 20 giorni dalla presenza del predetto requisito (effettivo trasferimento) e non prima che ciò accada (tale requisito verrà controllato tramite personale appartenente al Comune di Badia Calavena) al fine di evitare il diniego della residenza e delle conseguenze relative in caso di dichiarazioni false mendaci.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Se il cittadino straniero è di uno:
- Stato non appartenente all’Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell’allegato “A” (allegato disponibile sul sito istituzionale);
- Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato “B” (allegato disponibile sul sito istituzionale).
PROCEDIMENTO SUCCESSIVO
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come già avviene ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi due giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
N.B. Particolare attenzione deve essere prestata, al fine di evitare interruzione dei termini per dati mancanti, nella corretta e completa compilazione degli appositi moduli nell’apposizione delle firme di tutti i componenti maggiorenni, nella corretta e completa indicazione dell’esatto indirizzo: via e numero civico completo di eventuali lettere ed interni e nell’allegare i documenti previsti. In caso di dati incompleti, inesatti o mancanti il termine dei 45 giorni sarà immediatamente sospeso fino alla completa regolarizzazione della dichiarazione resa.
Scarica i moduli.
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